Categoria: Informazioni Legali

  • Bisogni educativi speciali

    Bisogni educativi speciali

    Ogni alunno può, in modo temporaneo o continuativo, manifestare la necessità di una particolare attenzione educativa. Le cause possono essere molteplici: svantaggio sociale o culturaledisturbi specifici dell’apprendimento o disturbi evolutivi.

    Il MIUR, con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, ha introdotto il concetto di Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), riconoscendo che l’area del disagio scolastico è più ampia rispetto alla sola presenza di deficit certificati.

    La scuola ha il compito di individuare e rispondere a tali bisogni, progettando interventi personalizzati in grado di favorire la piena partecipazione dell’alunno.

    Un ruolo importante è svolto dai Centri Territoriali di Supporto (CTS), che mediano tra Amministrazione e scuole per promuovere una reale inclusione scolastica.


    Fibrosi cistica e bisogni educativi

    Negli studenti con fibrosi cistica, i bisogni educativi speciali possono tradursi in attenzioni pratiche e organizzative, tra cui:

    • Flessibilità negli orari di ingresso, a causa delle terapie mattutine;
    • Possibilità di assentarsi o uscire dall’aula per difficoltà digestive o necessità legate al malassorbimento;
    • Assunzione di farmaci o enzimi pancreatici durante l’orario scolastico e ai pasti;
    • Recupero delle lezioni perse a seguito di ricoveri o periodi di malattia;
    • Deroghe sul monte ore scolastico nei periodi di assenza prolungata;
    • Redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per garantire continuità e successo formativo.

    L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e flessibile, capace di rispondere ai bisogni reali dell’alunno e di valorizzarne le potenzialità, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti.

  • Novità da AIFA: abrogata la Nota 2

    Novità da AIFA: abrogata la Nota 2

    Dal 7 agosto 2025, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ufficialmente abrogato la Nota 2, nell’ambito di un processo di semplificazione e revisione delle condizioni di rimborsabilità dei farmaci.

    Cosa cambia per chi convive con la fibrosi cistica?

    Tra i farmaci interessati dalla Nota 2 ci sono quelli a base di acido ursodesossicolico, utilizzati anche per trattare la colestasi associata alla fibrosi cistica.

    Grazie all’abrogazione della nota, non sono più necessari vincoli o giustificazioni burocratiche per la prescrizione: questi farmaci restano rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma con meno ostacoli per medici e pazienti.

    È un cambiamento importante, che punta a rendere l’accesso alle cure più rapido ed efficiente, migliorando la qualità dell’assistenza per le persone con fibrosi cistica.

    Continueremo a monitorare le novità normative per tenervi sempre aggiornati.

    Per informazioni mediche specifiche vi invitiamo a confrontarvi con il vostro medico curante o con il centro di riferimento.

  • Pensioni di Invalidità 2025: gli importi e i limiti di reddito

    Pensioni di Invalidità 2025: gli importi e i limiti di reddito

    Come ogni anno sono stati rivalutati gli importi delle pensioni, assegni e indennità e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
    La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2024 e previsionale per l’anno 2025, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
    I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,6% rispetto all’anno 2024.
    Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale.
    Per i soli invalidi civili totali riconosciuti al 100% (prestazione assistenziale) ricordiamo che oltre alla pensione di invalidità, se sono rispettati i criteri di accesso e i limiti di reddito previsti per il 2025, si ha diritto ad una quota aggiuntiva; questa maggiorazione può raggiungere un importo massimo di €411,84 mensili, che si sommano alla pensione di invalidità riconosciuta per un totale massimo di €747,84.
    Trattandosi di un “incremento”, ricordiamo che l’importo riconosciuto come maggiorazione sociale varia, ovvero diminuisce o aumenta, in base al reddito dichiarato (invalido single/invalido coniugato).
    Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità, escluse le indennità.
    Non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento.
    Per maggiori informazioni potete contattare l’assistente sociale Vanessa Cori al numero verde di riferimento 800 912 655 o a questa email 

  • I servizi che offre LIFC Cares

    I servizi che offre LIFC Cares

    La Lega Italiana Fibrosi Cistica presenta LIFC Cares, un servizio pensato per chi combatte contro la Fibrosi cistica.

    Cosa offre: supporto psicologico, assistenza sociale e legale, perché prendersi cura significa andare oltre la salute fisica e considerare ogni aspetto della vita.

    Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale e scopri come accedere ai servizi.

    Speranza, supporto e risorse sono sempre a tua disposizione.

  • Spese per l’assistenza ai disabili deducibili al 100%

    Spese per l’assistenza ai disabili deducibili al 100%

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 449, ha stabilito che le spese per l’assistenza di persone con disabilità al 100% sono integralmente deducibili, senza considerare il reddito del contribuente o le qualifiche professionali degli assistenti.

    Questo principio è emerso da un caso in cui un contribuente aveva visto ridotte le spese deducibili per l’assistenza alla moglie disabile.

    La Corte ha annullato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la normativa prevede la deducibilità totale delle spese specificamente dirette alla cura del disabile. Questa decisione rappresenta un importante precedente per i contribuenti, garantendo un trattamento fiscale favorevole senza discriminazioni.

  • Bonus asili nido

    Bonus asili nido

    Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 2024: vediamo come funziona

    Da fine 2024 Inps ha riaperto il servizio che permette di presentare domanda di contributo per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati o per forme di assistenza a domicilio per i minori fino a 3 anni. Si tratta di un Bonus rivolto a famiglie con figli minori, di età inferiore ai tre anni al momento della domanda che frequentano asili nido o che, a causa di patologia cronica certificata, non potendo frequentare l’asilo possono necessitare di assistenza a domicilio. Consapevoli che i Centri di Cura per la Fibrosi Cistica molto spesso consigliano alle famiglie di inserire all’asilo nido i piccoli pazienti, crediamo che questo Bonus sia di particolare interesse per le famiglie.

    I requisiti per presentare la domanda sono: avere la cittadinanza italiana o europea oppure essere cittadini extra UE in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o per lavoro ed essere residenti in Italia. A richiedere il Bonus dovrà essere il genitore e, se paga una retta, colui che paga la retta, sia che si tratti di genitore naturale che adottivo o affidatario e pertanto sarà suo l’Iban che andrà indicato nella domanda. La domanda si può presentare già da ora e si ha tempo fino al 31 dicembre 2024, mentre la fattura relativa alla spesa sostenuta per la frequenza al nido si potrà allegare fino al 31 luglio 2025. Per presentare la domanda è necessario entrare nel sito Inps utilizzando una identità digitale (SPID, CIE o CNS) e accedere a una delle pagine dedicate: o direttamente in Bonus asilo nido e supporto domiciliare oppure nel Portale della Famiglie dal quale si potrà scegliere Bonus e procedere con l’inserimento dei dati richiesti.

    Creando una nuova domanda verrà chiesto da subito di scegliere il tipo di beneficio tra le due opzioni presenti:

    • Contributo per il pagamento della retta dell’asilo nido (art.3)
    • Contributo per il pagamento del supporto domiciliare (art.4)

    Ricordiamo che l’articolo 4 riguarda le situazioni in cui viene richiesto il Bonus per un minore con gravi patologie croniche, attestate da un pediatra di libera scelta, che sia impossibilitato a frequentare l’asilo nido.

    E’ bene ricordare che coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del Bonus Asilo Nido non possono presentare anche la domanda per il supporto domiciliare nello stesso anno per lo stesso minore. E’ possibile richiedere al massimo 11 mensilità per ogni minore. Segnaliamo che, mentre il Bonus Asilo Nido prevede l’erogazione mensile dei rimborsi, il rimborso del supporto presso la propria abitazione verrà erogato una tantum e l’importo non potrà essere superiore alla retta dell’asilo. Il Bonus è vincolato al reddito ISEE minorenni (è necessario presentare la DSU aggiornata) ed è suddiviso in fasce:

    • < 25.000 euro: budget annuo massimo riconosciuto 3.000 euro
    • > 25.001 euro e < 40.000 euro: budget annuo massimo riconosciuto 2.500 euro
    • > 40.001 euro o ISEE non presentato: budget annuo massimo riconosciuto 1.500 euro

    E’ prevista una maggiorazione per le famiglie che presentano i seguenti requisiti:

    • Valore ISEE minorenni fino a 40.000 euro
    • Un minore che frequenta l’asilo nato dal 1 Gennaio 2024
    • Almeno un altro minore di età < 10 anni

    In questi casi la maggiorazione è prevista solo per i mesi in cui è presente l’ISEE minorenni e il rimborso è maggiorato fino a un massimo di 3.600 euro

    Il Bonus è compatibile* con: assegno unico e universale; indennità di frequenza; rimborsi statali, regionali e comunali; rimborsi del datore di lavoro; Rome for Baby del Comune di Roma. Non è cumulabile con la detrazione fiscale dal reddito per le frequenza di asili nido.

    *vi invitiamo a verificare nelle FAQ presenti nel portale Inps tutte le specifiche delle singole compatibilità

  • Come Leggere il verbale di invalidità e di handicap Legge 104

    Come Leggere il verbale di invalidità e di handicap Legge 104

    A seguito di una diagnosi di fibrosi cistica, il paziente – o per lui la sua famiglia – può avviare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap. Al termine di tutto l’iter di valutazione, Inps invia al paziente i verbali: si tratta di documenti importanti che riconoscono la persona invalida civile o persona con handicap aprendo contestualmente numerosi diritti. Ma siamo tutti in grado di leggere questi verbali e comprenderne tutti i contenuti? Sappiamo fare distinzione tra verbale di invalidità e verbale di handicap?

    Il verbale è un documento composto da diverse pagine, all’interno delle quali sono presenti codici, sigle e leggi che spesso non conosciamo: è bene saper comprendere ogni sua parte per capire quali diritti riconosce e controllare che i dati inseriti siano corretti o se invece necessitano di modifica. Leggiamo quindi passo dopo passo il verbale di invalidità e il verbale di handicap di un paziente affetto da fibrosi cistica e comprendiamo quali azioni devono essere fatte una volta ottenuto.

    La prima cosa da sapere:

    Tutti i verbali arrivano al paziente attraverso due percorsi: una copia cartacea viene consegnata a casa in busta chiusa e una copia digitale (di solito qualche giorno prima dell’arrivo del cartaceo) viene caricata online nella cassetta personale all’interno del sito Inps, a cui si accede con una identità elettronica come SPID, CIE o CNS. Trattandosi di due riconoscimenti distinti, il verbale di invalidità e il verbale di handicap arrivano separatamente, di solito a distanza di pochi giorni l’uno dell’altro, in due buste separate anche quando le richieste sono state presentate contestualmente. Seppur simili nella struttura e nella forma, i due documenti sono profondamente differenti in quanto aprono diritti diversi, pertanto vediamo insieme sia le parti in comune che le voci che li distinguono.

    Nella busta troveremo diversi fogli, che sono:

    • Lettera di trasmissione
    • Copia del verbale in forma esplicita con tutti i dati visibili composta da:
      • Anagrafica
      • Storia clinica
      • Diagnosi
      • Codici di patologia
      • Valutazione della Commissione Medica
      • Diritto alle agevolazioni fiscali
      • Validità
    • Copia del verbale in versione tutelata dalla privacy (si utilizza la parola OMISSIS al posto dei dati sensibili come ad esempio la diagnosi o i codici di patologia) per consentire la consegna a terzi (scuola, lavoro, uffici)

    Nel verbale di handicap L.104 inoltre è presente una scheda socio-ambientale composta da circa 5 pagine.

    Le parti in comune dei due verbali:

    I verbali di invalidità e handicap sono generalmente composti da due pagine, nelle quali sono racchiuse tutte le informazioni necessarie a comprenderne la richiesta e la valutazione effettuata. Nella loro struttura sono molto simili, si differenziano principalmente nel motivo dell’accertamento e nella valutazione finale che ne consegue, riconoscendo quindi diritti diversi. La lettera di trasmissione è la stessa: si tratta di due pagine con cui Inps descrive il contenuto della busta, i contatti dell’Ente, l’iter per l’eventuale contestazione della decisione presa e, solo per l’invalidità civile, le istruzioni per attivare la prestazione economica con le relative tempistiche. In alto a sinistra è indicata la sede Inps di competenza per residenza, mentre a destra è indicato il nominativo del paziente o del familiare se il paziente è un minore. L’anagrafica, la storia clinica, la diagnosi, i codici di patologia e il diritto alle agevolazioni fiscali di solito sono uguali.

    Il verbale di invalidità civile

    Per capire che il verbale è relativo all’invalidità civile basterà guardare la prima delle due pagine, dove in alto al centro troviamo scritto ‘VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DELLA SORDITA’ (ai sensi dell’art. 20 della legge 3 agosto 2009 n. 102)’. Sempre in alto ma a sinistra è riportata la sede Inps o Asl che si è occupata della valutazione.

    Segue una parte strettamente anagrafica, dove si potranno individuare:

    • i dati personali del paziente: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, ecc…
    • i dati relativi alla domanda presentata: la data dell’accertamento ovvero della visita, la data della definizione ovvero quando è stata presa la decisione, il tipo di accertamento (se in ambulatorio, per revisione, su atti/documenti inviati online, ecc…), il numero della domanda ovvero un numero sequenziale che inizia quasi sempre con 393… e infine il tipo di domanda che in questo caso riporterà ‘invalidità civile’.

    Di seguito troviamo la parte che descrive la storia del paziente, cioè i dati anamnestici, l’esame obiettivo, gli accertamenti disposti e la documentazione acquisita durante la visita.

    A seguire viene descritta la diagnosi, che nel caso del paziente FC deve essere sempre FIBROSI CISTICA e può poi – ma non sempre – contenere delle specifiche a seconda dell’espressione della malattia, come ad esempio ”FC del pancreas” – ”FC del pancreas con broncopneumopatia cronica” – ”FC completa” – ”FC con insufficienza pancreatica” e altre ancora.

    A classificare correttamente la malattia sono i Codici di Patologia, che nel verbale hanno una loro allocazione specifica. Si tratta di codici nazionali ed internazionali che devono essere indicati con esattezza all’interno del verbale. Il paziente con FC troverà: Codice DM 5/2/92: 6430 e Codice ICD-9: 2770. Ma cosa vuol dire?

    • il Codice DM 5/2/92 è il codice italiano di malattia riportato nelle Tabelle indicative della percentuale di invalidità (%) che sono allegate al Decreto del Ministero della Salute (DM, appunto). In Tabella, la FC vede l’assegnazione di due specifici codici di invalidità che si distinguono tra un riconoscimento dell’80% (codice 6406) e uno del 100% (codice 6430), a seconda della compromissione e dell’espressione della malattia. Dal 2015 al paziente adulto con forma classica è assegnato sempre il codice 6430 (per i minorenni non è indicato il codice in quanto non percentualizzabili prima dei 16 anni).
    • il Codice ICD invece è il codice di classificazione internazionale delle malattie, che viene sottoposto a continue revisioni e che nel 1975 ha visto approvare la 9^ versione, da qui il codice è diventato ICD-9. Alla FC è assegnato il numero 2770 e, anche se quasi mai indicato nei verbali per intero, il sottogruppo specifico per espressione di patologia alla diagnosi (2770.1: ileo da meconio; 2770.2: manifestazioni polmonari; 2770.3: manifestazioni gastrointestinali; 2770.4: con altre manifestazioni

    A volte nei verbali si leggono codici differenti che spesso riguardano patologie similari, ma avendo la FC i suoi codici specifici è bene che vengano indicati quelli.

    Arriviamo ora alla decisione della Commissione Medica. La valutazione che troviamo sarà differente tra un paziente minorenne e un paziente maggiorenne:

    • nel caso del minore di età, nel verbale sarà corretto trovare ‘Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 – indennità di accompagnamento)
    • nel caso del paziente adulto invece nel verbale sarà corretto trovare ‘INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”

    Di seguito sarà indicata la data di decorrenza, che di solito è retrodatata alla data della domanda.

    Dal 2015 i pazienti minori devono sempre trovare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento mentre i pazienti adulti devono trovare sempre il 100% di invalidità (come da Linee Guida Inps): quando questo non accade e il paziente riceve una valutazione inferiore (per i primi indennità di frequenza e per i secondi una % inferiore al 100%) LIFC invita a contestare bonariamente la decisione attraverso la procedura di riesame in autotutela. (Vedi pagina 40 della Carta dei Diritti dei pazienti con Fibrosi Cistica)

    Un’altra dicitura interessante che si trova proseguendo la lettura del verbale è la voce ”requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” che riguarda la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali (auto, sussidi tecnici e informatici) e al rilascio del tagliando per il parcheggio e la circolazione dei disabili. Considerando che l’accesso a queste agevolazioni non è un automatismo dato dal riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap, ma dal possesso di specifici requisiti (come ad esempio la deambulazione limitata. Vediamo cosa può contenere il verbale:

    • L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5: con questa dicitura purtroppo il paziente non può beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui sopra né usare il proprio verbale per richiedere in Comune il contrassegno invalidi per la circolazione (in questo caso per avere il pass invalidi si deve fare domanda al Comune e chiedere la valutazione specifica alla medicina legale della propria Asl
    • E’ invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381/92): in questo caso si riconosce solo il diritto al pass invalidi per il parcheggio e per la circolazione, che l’interessato può richiedere in Comune portando il verbale (di solito all’ufficio della Polizia Municipale)
    • E’ invalido con grave limitazione della capacità di deambulare … (art. 30 comma 7 della Legge 388/2000): in questo caso viene riconosciuto il diritto alle agevolazioni nel settore auto (es. Iva al 4%) senza l’obbligo di adattare il veicolo e il diritto all’acquisto di sussidi tecnici e informatici se la domanda è accompagnata da una certificazione sanitaria che mette in relazione lo strumento che si acquista con la patologia da cui si è affetti. (il cosiddetto ‘nesso funzionale’)

    Mentre il primo punto esclude il paziente dal diritto, il secondo e il terzo possono essere riconosciuti entrambi e quindi essere riportati insieme nel verbale oppure esserci solo uno dei due. Per la procedura di richiesta del pass invalidi rimandiamo al seguente link)

    L’ultima voce che ci interessa controllare è la validità del verbale, ovvero se è prevista o meno una data di scadenza e/o una data di revisione e se è corretto che sia prevista.

    Alla voce ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007 troveremo sempre NO perché, seppure nel DM ai fini dell’esclusione ci sia il riferimento a ‘patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo o d’apparato”, è necessario che la patologia determini una o più menomazioni previste nell’elenco delle 12 patologie escluse da visita di controllo e nell’elenco l’unica che si potrebbe associare alla FC è ‘insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica’ e quindi colo nelle forme o nelle espressioni gravissime di FC.

    Alla voce REVISIONE invece, distinguendo tra minorenni e maggiorenni , sarà corretto trovare la dicitura:

    • per i minori: Revisione SI, con una data (mese/anno) che coinciderà con la maggiore età
    • per i maggiorenni: Revisione NO

    Il verbale di handicap Legge 104

    Per capire che il verbale è relativo alla Legge 104, basterà guardare la prima pagina, dove in alto al centro troviamo scritto ‘COMMISSIONE MEDICA PER L’ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP (Legge del 5 febbraio del 1992 n. 102 – Legge 3 agosto 2009 n. 102 art. 20)”. In alto a sinistra invece è riportata la sede dell’Inps o Asl che si è occupata della valutazione.

    Nell’anagrafica, i dati differenti che troviamo rispetto al verbale di invalidità civile sono quelli specifici della domanda presentata: il tipo di accertamento, il numero della domanda e il tipo di domanda saranno differenti, mentre la data dell’accertamento e la data della definizione potrebbero essere le stesse se le domande sono state presentate insieme, altrimenti cambieranno anche queste.

    La storia clinica e la diagnosi sono in entrambi i verbali uguali, mentre a cambiare radicalmente è la decisione della Commissione Medica. La valutazione che troviamo NON deve essere differente tra un paziente minorenne e un paziente maggiorenne ma deve riportare per entrambi ”Ai sensi dell’art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 la Commissione Medica riconosce l’interessato: PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (COMMA 3 ART. 3). Con il Comma 3 viene riconosciuta la gravità, ovvero che la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita. Questo fa si che siano riconosciuti al paziente diritti importanti in ambito lavorativo, sociale e scolastico mentre al familiare permessi e congedi. In questo verbale viene riportato solo il codice patologia internazionale, qundi ICD-9 che per la FC è il codice 2770.

    Viene inserito il riferimento al diritto alle agevolazioni fiscali e al tagliando invalidi, nella stessa modalità già descritta per il verbale di invalidità civile.

    La scadenza a revisione in questo verbale NON deve essere mai inserita, in quanto le Linee Guida Inps del 2015 sanciscono che ‘a prescindere dall’età e dalla variante genetica, un paziente FC deve considerarsi in ogni caso portatore di handicap con connotazione di gravità. E’ pertanto corretto trovare nel verbale ”Revisione: NO” e sarà quindi lecito contestare la scadenza se indicata con una domanda di riesame in autotutela per richiedere la rimozione della scadenza.

    Una volta ricevuto il verbale di handicap, per poter usufruire dei permessi in ambito lavorativo, sarà necessario attivarlo sul sito Inps o rivolgendosi ad un Patronato/CAF.

  • Pensioni di Invalidità civile 2024

    Pensioni di Invalidità civile 2024

    INPS ha comunicato l’aggiornamento degli importi e i limiti di reddito

    Come ogni anno sono stati rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioniassegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. L’INPS, con circolare n.135 del 22 dicembre 2022, ha comunicato tali importi adeguandosi a quanto emanato con decreto 20 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023) dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante ‘Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione – anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2022” (allegato n. 1).

    La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2023 e previsionale per l’anno 2024, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

    La Circolare INPS ha confermato l’indice di perequazione delle pensioni e assegni per il 2023. Per il 2024 l’indice provvisorio è del +5,4% mentre i limiti reddituali sempre per il 2024 sono aumentati invece dell’8,6%. Le indennità sono incrementate del 2,01%

    Incremento alla pensione degli invalidi civili totali

    La pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100% (prestazione assistenziale), se rispettati i criteri di accesso e i limiti di reddito previsti per il 2024, è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a €401,72 mensili (Allegato 2 Circolare INPS 1/2024 Tabella M5). Trattandosi di incremento, ricordiamo che l’importo della maggiorazione varia in base al reddito dichiarato.

    I limiti di reddito* fissati per il 2024 per accedere all’incremento della pensione sono:

    – pensionato solo – reddito massimo € 9.555,65

    – pensionato coniugato – reddito massimo € 16.502,98 (che deve comprendere sia il reddito del pensionato solo nei limiti indicati che il reddito del coniuge)

    [* Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate; le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), le pensioni di invalidità, cecità e sordità, escluse le indennità. Non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento].

  • Congedo parentale: le novità

    Congedo parentale: le novità

    La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022 art.1 com.359) ha previsto ed introdotto l’innalzamento della retribuzione di 1 mensilità del congedo parentale che, anziché indennizzata al 30% verrà indennizzata all’80% e sarà godibile fino al compimento dei sei anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore. L’agevolazione potrà essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

    INPS fornisce tutte le istruzioni in materia con la Circolare n.45, pubblicata il 16 maggio 2023 nella quale precisa che la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale ma incrementa l’indennità che spettava, per uno solo dei tre mesi dovuti al lavoratore, passando la retribuzione di questa mensilità dal 30 all’80% e comprendendo tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni oppure modalità oraria). Il mese indennizzato all’80% è quindi solo uno per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) oppure da uno solo di essi.

    L’INPS precisa che questa nuova disposizione riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti (e non tutte le altre categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati) e pone come condizione essenzialper poter fruire di questo aumento l’aver terminato (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono quindi esclusi i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo alla madre) al 31 dicembre 2022.

    Ricordiamo che alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano, complessivamente, 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia) e che per figli disabili il prolungamento del congedo parentale è di massimo 3 anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione (D. Lgs.151/2001 e succ. mod.).

    Per ogni approfondimento è a disposizione il Servizio Sociale LIFC, coordinato dalla Dr.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale specializzata in fibrosi cistica.

    Numero verde 800 912 655

    assistentesociale@fibrosicistica.it

     

  • Una mozione per la cura dei pazienti FC

    Una mozione per la cura dei pazienti FC

    Lo scorso Febbraio LIFC ha presentato al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli alcune delle necessità e delle problematiche che da anni pazienti e famiglie sollevano in merito alle disomogeneità nell’assistenza tra le varie regioni italiane, alla mancanza di personale sanitario all’interno dei Centri di Cura e più in generale alla mancata applicazione della Legge 23 dicembre 1993, n. 548 recante ‘disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica’.

    Le nostre istanze sono state ascoltate e accolte con interesse ed attenzione da parte del Ministro Locatelli e dell’ufficio legislativo del Ministero, pertanto apprendiamo con soddisfazione la presentazione alla Camera dei Deputati nella giornata di ieri della mozione Lazzarini e altri pubblicata nel resoconto di Aula in allegato al numero 1-000999.

    La mozione riporta quanto discusso approfonditamente nell’incontro con il Ministro dello scorso 23 Febbraio ovvero:

    • Richiesta di estensione dei requisiti di utilizzo del farmaco KAFTRIO per quei pazienti ancora orfani di cura e non rientranti nei requisiti di eleggibilità al trattamento, a fronte dei risultati ottenuti negli altro paesi che hanno adottato tale decisione
    • Necessità di potenziamento a livello nazionale delle strategie di assistenza ai pazienti allo scopo di ridurre i gap esistenti
    • Inserimento della fibrosi cistica nel Piano nazionale cronicità come malattia con bisogni specifici
    • Accoglimento come standard nazionale per la cura dei pazienti del ‘Manuale di Accreditamento dei Centri FC’ realizzato da LIFC, SIFC e As.I.Qu.A.S.
    • Implementare la formazione di medici fibrocistologi per adulti tenendo conto che la malattia oggi non è da considerarsi più prettamente pediatrica e che la popolazione adulta (61% del totale) necessita di un approccio terapeutico e assistenziale diverso da quello dell’età pediatrica.

    A fronte di tali richieste, la mozione chiede l’impegno del Governo a :

    • Recuperare i fondi per la Ricerca non erogati per gli anni 2013 e 2014
    • Potenziare gli incentivi fiscali di cui all’articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175
    • Adottare iniziative volte a promuovere l’estensione del regime di utilizzo e rimborsabilità dei farmaci innovativi per la cura della FC
    • Provvedere, d’intesa con le Regioni, all’aggiornamento del Piano Nazionale Cronicità
    • Adottare misure per il riconoscimento a livello nazionale del Manuale di Accreditamento dei Centri FC
    • Promuovere la realizzazione di percorsi formativi per il personale dei Centri regionali di Riferimento e supporto nella cura della FC, anche attraverso il coinvolgimento della Lega Italiana Fibrosi Cistica
    • Favorire gli scambi professionali tra i Centri stessi garantendo la formazione di fibrosicistologi per adulti
    • Adottare iniziative per implementare e disciplinare l’utilizzo della Telemedicina nel percorso di gestione dei pazienti con FC
    • Favorire il riconoscimento dei benefici e delle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente del ‘settore auto’ in particolar modo per quanto concerne la detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta e l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% oltre al rilascio dei contrassegni di circolazione e sosta di cui all’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
    • Chiarire la corretta valutazione dei pazienti affetti da FC in sede di richiesta, rilascio e rinnovo della patente di guida, prevedendo il coinvolgimento della Lega Italiana Fibrosi Cistica nella stesura del provvedimento stesso

    Confidiamo in una breve calendarizzazione dell’atto e vi terremo aggiornati sulle valutazioni della mozione da parte dei gruppi parlamentari, auspicando un esito positivo per le problematiche presentate.

    In allegato mozione completa

    MOZIONE