L’INPS ha comunicato gli importi e i limiti di reddito 2023
Come ogni anno sono stati rivalutati, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. L’INPS, con circolare n.135 del 22 dicembre 2022, ha comunicato tali importi adeguandosi a quanto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella G.U. n. 271 del 19 novembre 2022 (decreto 10 novembre 2022).
La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2022 e previsionale per l’anno 2023, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati del 5,1%. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale.
Nella tabella in allegato riportiamo gli importi 2023 in euro, comparati con quelli del 2022 (definitivi, cioè confermati per effetto del decreto citato).
Incremento alla pensione degli invalidi civili totali
Ricordiamo inoltre che la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100% (prestazione assistenziale), se rispettati i criteri di accesso e i limiti di reddito previsti per il 2023, è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a €386,27 mensili, come aggiornato e previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104. Trattandosi di “incremento” ricordiamo che l’importo della maggiorazione varia in base al reddito dichiarato.
I limiti di reddito* del 2023 per accedere all’incremento della pensione sono:
– pensionato solo – reddito massimo € 9.102,34
– pensionato coniugato – reddito massimo € 15.644,85 (deve comprendere il reddito del pensionato solo nei limiti indicati più il reddito del coniuge).
[* Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate; le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), le pensioni di invalidità, cecità e sordità, escluse le indennità. Non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento].